Biometano, i punti salienti del webinar di BFWE sulle garanzie di origine

12 mar 2024
Sintesi a cura di Lorenzo Maggioni, CNR-IIA. Il 22 marzo alle ore 15 seconda tappa

Pubblichiamo di seguito una sintesi, a cura di Lorenzo Maggioni, CNR-IIA, di quello che è emerso durante il webinar "Garanzie di origine del biometano: quali nodi ancora da sciogliere" di BFWE .

Per il 22 marzo alle ore 15 è prevista una seconda tappa dal titolo dal titolo “Garanzie di Origine del Biometano: le risposte ai principali quesiti”.

SINTESI DEL WEBINAR - GARANZIE DI ORIGINE DEL BIOMETANO: QUALI NODI ANCORA DA SCIOGLIERE del 23 febbraio 2024

Ha introdotto e moderato: Lorenzo Maggioni, CNR-IIA;

Hanno partecipato: Costantino Amadei, Vulcangas SpA; Matteo de Campo, Maganetti SpA; Silvia Migliorini, Federchimica-Assogasliquidi; Andrea Qualiano, Edison SpA; Andres Saldivia, Hysytech Srl; Giuliano Toninelli, Lucra96 Srl.

  1. Decreto Ministeriale 224 del 14 luglio 2023 “GARANZIE DI ORIGINE”

Il Decreto Ministeriale 224 del 14 luglio 2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”), stabilisce le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle Garanzie di Origine da biometano.

Per Garanzia di Origine (GO) si intende un documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili.

Queste le principali novità introdotte dal Decreto Ministeriale e dalle relative procedure Applicative:

  • Il GSE emette le GO al produttore su base mensile.
  • Ogni garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh di energia netta prodotta
  • Per ogni unità di energia netta prodotta non può essere emessa più di una garanzia di origine ed è garantito che non si verifichino doppi conteggi dello stesso quantitativo di energia.
  • Le GO sono valide per un periodo di dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica.
  • Il GSE monitora l’implementazione del sistema di Garanzia di Origine e Disclosure negli Stati Membri dell’Unione Europea e nei Paesi Terzi e riconosce le GO emesse dagli altri Stati Membri solo se conformi alle disposizioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 nonché alla norma CEN - EN 16325, per le finalità per cui sono istituite.
  • Le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell’ambito del sistema di Emission Trading qualora siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 39 del Regolamento di esecuzione UE 2018/2066 e ss.mm.ii. e soddisfatti i requisiti previsti dalle Linee Guida di settore - in particolare dal “Guidance document: Biomass issues in the EU ETS - MRR Guidance document No. 3 -, aggiornate periodicamente, e da ulteriori previsioni che fissano le modalità operative da seguire per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE.
  • Il valore rinnovabile del biometano incentivato è certificato esclusivamente attraverso le Garanzie di Origine. Il Produttore non potrà cedere in accompagnamento al gas venduto i certificati di sostenibilità del biometano incentivato che dovranno restare nella disponibilità del Produttore e dovranno essere resi disponibili al GSE o al Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti in caso di verifiche.
  • L’annullamento delle GO emesse per la produzione di biometano in forma gassosa può essere effettuato anche in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida.
  1. Impatti del DM 224/2023 sul “Decreto biometano bis” (DM 02 marzo 2018)
  • Il sistema di incentivazione basato sui CIC – Certificati di Immissione in Consumo di biocarburanti rimane invariato
  • L’attestazione dell’immissione in consumo del biometano nel settore trasporti è effettuata attraverso l’emissione da parte del GSE di Garanzie di Origine associate al biometano incentivato.
  • A decorrere dall’entrata in vigore del DM 224 del 14/07/2023 il Produttore incentivato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 non dovrà più stipulare e fornire al GSE i contratti di fornitura con gli impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti e con gli eventuali intermediari; fornire al GSE le informazioni relative alle fatture dei quantitativi di biometano effettivamente venduti tra il Produttore di biometano, i soggetti titolari/gestori di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d’uso per il settore dei trasporti ed eventuali intermediari. Quindi il Produttore non sarà più obbligato a garantire la vendita del biometano nel settore trasporti in quanto la destinazione d’uso sarà garantita attraverso le Garanzie di Origine.
  • Con specifico riferimento agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi del DM 02 marzo 2018, le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest’ultimo.
  • Conseguentemente all’assegnazione delle Garanzie di Origine al GSE, la produzione in uscita da un impianto incentivato ai sensi del DM 02 marzo 2018 non sarà più classificabile come biometano ma come semplice gas naturale (nella forma gassosa o liquefatta).
  • Periodo transitorio: partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla fine dell’anno termico 2022-2023 (30 settembre 2023), le GO emesse per impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018, che accedono al ritiro del biometano da parte del GSE, sono assegnate direttamente alle Imprese di vendita alle quali viene ceduto il biometano incentivato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del citato Decreto. A partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 ottobre 2023 e comunque non oltre la scadenza del contratto di fornitura di biometano, le GO relative ad impianti incentivati ai sensi del Decreto che non abbiano richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE, sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il Produttore abbia stipulato, prima dell’entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2023, n. 224, un contratto di fornitura per l’immissione del biometano nel settore trasporti. Qualora il biometano sia immesso in consumo direttamente dal Produttore attraverso dei propri impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti, senza che il biometano sia ceduto ad un soggetto terzo, le GO sono emesse al Produttore.
  1. Impatti del DM 224/2023 sul “Decreto biometano TER” (DM 15 settembre 2022)
  • Per gli impianti ricadenti in Tariffa Onnicomprensiva, le Garanzie di Origine sono nella disponibilità del GSE.
  • Per gli impianti ricadenti in Tariffa Premio le Garanzie di Origine sono nella disponibilità del Produttore.
  • Le Garanzie di Origine usate nel settore altri usi possono essere annullate solo nel territorio italiano dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno le informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO; la tipologia di utilizzo del biometano nel settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo (ad esempio: processi industriali, riscaldamento e/o raffrescamento, ecc.
  • Le GO emesse per la produzione di biometano da impianti di produzione incentivati se impiegate nel settore trasporti possono essere annullate solo per l’utilizzo nel territorio italiano e da imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti o da gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti. Tali soggetti dovranno indicare, in fase di annullamento almeno le informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO (che può essere il cliente finale o l’impianto di distribuzione di gas naturale per i trasporti); il sotto-settore di utilizzo del biometano quali, a titolo esemplificativo trasporto marittimo, trasporto ferroviario, trasporto pesante su gomma, ecc.
  • le GO prodotte dagli impianti in Tariffa Premio non andranno ad asta ma vendute bilateralmente. Tuttavia il calcolo del conguaglio per gli impianti in TP tiene conto del valore ad asta e non del valore effettivo di vendita in bilaterale.
  1. LEGGE 2 febbraio 2024, n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2024)

Art. 5-bis (Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

All'articolo 46, comma  6,  lettera  c),  del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in  fine, le seguenti parole: "; per gli impianti di  produzione  di  biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro  dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti  di  fornitura  di  biometano  nel  settore  dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore  medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti".

5. I PRINCIPALI NODI DA SCIOGLIERE

  • ETS: il riconoscimento delle GO ai fini ETS necessita di un adeguamento normativo a cura del Comitato ETS che dovrà definire le modalità implementative all’interno della Direttiva 2003/87/CE.
  • Sostenibilità: oggi non è prevista nella normativa vigente alcuna distinzione. Le GO di uno stesso cluster hanno lo stesso rapporto 1:1 indipendentemente dalla percentuale di abbattimento.
  • Segnale prezzo: il prezzo delle aste GO sarà formato dal valore delle GO prodotto dagli impianti in Tariffa Onnicomprensiva. Che succede se entrano in esercizio pochi impianti in TO? Loro faranno il prezzo delle GO per tutti gli impianti in Tariffa Premio?
  • Biometano liquefatto (BioGNL): cosa succede agli impianti che producono e che produrranno biometano liquefatto ai sensi del DM 2018 e del DM 2022 se il loro costo di produzione eccede il valore derivante dalla somma del prezzo medio di mercato del gas naturale liquefatto fossile e delle GO che possono essere abbinate al GNL fossile per trasformarlo in “bio”?
  • Legge n. 11/2024: cosa si intende per “clienti finali”?