Ets, CdM approva il dlgs. Il meccanismo si evolve

05 set 2024
L'approfondimento di Monica Dall'Olio

Il Sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell’UE (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS) è una delle principali misura dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori industriali a maggior impatto sui cambiamenti climatici.

Operativo dal 2005, è stato introdotto con la Direttiva 2003/87/CE (modificata a sua volta dalla direttiva UE 2018/410) e prevede che gli impianti grandi emettitori dell’Unione Europa non possano funzionare senza un’autorizzazione alle emissioni di gas serra.

Ogni impianto autorizzato deve compensare annualmente le proprie emissioni con quote (European Union Allowances – EUA, equivalenti a 1 tonnellata di CO2eq) che possono essere comprate e vendute dai singoli operatori interessati. Gli impianti possono acquistare le quote nell’ambito di aste pubbliche europee o riceverne a titolo gratuito. In alternativa, possono approvvigionarsene sul mercato.

Il meccanismo è di tipo cap&trade ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore attivo nei settori coperti dallo schema deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive con un corrispondente quantitativo di quote.

Va da sé che tale sistema vada ad incidere sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti.

L’EU ETS, in tutta Europa, interessa oltre 11.000 impianti industriali e circa 600 operatori aerei. In Italia sono disciplinati più di 1200 soggetti che coprono circa il 40% delle emissioni di gas serra nazionali.

Le direttive 2023/958 e 2023/959

Il Sistema è stato progressivamente aggiornato e modificato nel corso degli anni. Proprio in questi mesi il nostro Paese è alle prese con le evoluzioni più recenti. Durante il Consiglio dei Ministri del 4 settembre è stato approvato in esame definitivo il decreto legislativo volto all’attuazione di due direttive, la 2023/958 e la 2023/959.

Il titolo del provvedimento: “Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.”

Visto che entrambe le direttive emendano quella originaria, è stato ritenuto opportuno procedere al recepimento con un unico testo legislativo, che apporta modifiche al precedente decreto legislativo di recepimento (il d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47), al fine di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo.

Il testo, sottolinea la nota di Palazzo Chigi, tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto, precedentemente approvato in via preliminare, sempre in sede di CdM, lo scorso 10 giugno – atto di Governo n. 161 – era stato sottoposto a parere parlamentare.

Ricordiamo che il 25 gennaio 2024 la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (n. 2024/0076 e n. 2024/0077), per il mancato recepimento delle nuove direttive ETS in questione, che avrebbero dovuto essere recepite entro il 31 dicembre 2023.

Cosa prevedono le nuove Direttive

Campo di applicazione. Esteso il campo di applicazione, con l’inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quelli già regolati dell’industria e del trasporto aereo civile. E’ infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5000 tonn. per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5 000 e 400 tonn. per le emissioni rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5000 tonn..

ETS 2. Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni). L’ETS 2 prevede un quantitativo totale di quote (c.d. cap) separato rispetto a quello dell’EU ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione. Lo schema di decreto prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Comitato ETS 2 quale autorità nazionale competente per il nuovo sistema.

Aviazione. Confermato l’assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al sistema economico europeo (SEE) fino al 2027. Tale decisione verrà rivalutata dalla Commissione europea nel 2025, con possibilità quindi di estensione anche ai voli in partenza dal SEE.

Obiettivo di riduzione e cap. Modificato l’obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS -che passa dall’attuale -43% al-62% rispetto al 2005 entro il 2030 - e ridotto il quantitativo di quote dell'EU ETS da assegnare gratuitamente o tramite aste. È previsto che il quantitativo totale di quote venga ridotto nel 2024 e nel 2026 per essere allineato con le emissioni effettive (c.d. rebasing); nel 2024 e nel 2028 invece verrà rivisto il fattore di riduzione lineare, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo.

Assegnazioni gratuite. Progressiva riduzione, fino all’azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni). Non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.

Utilizzo proventi. È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissione non attribuiti al bilancio dell'Unione per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di Modernizzazione, alimentati con parte dei proventi delle aste, volti a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Regolamento (UE) 2023/956). Il suo obiettivo è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell’industria, ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra-UE – dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all’interno dell’UE. La misura permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall’applicazione del sistema EU-ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti.

I pareri in fase di esame

L’argomento va a toccare in maniera sensibile i settori coinvolti e l’aggiornamento dell’Emission Trading System viene quindi attentamente valutato.

In fase di esame parlamentare, Confindustria ha depositato una memoria presso le Commissioni ambiente di Camera e Senato, nella quale si sottolinea: “considerato il ritardo con il quale si è avviata la procedura di recepimento delle direttive, appaiono critiche le scadenze indicate nel decreto ai fini della predisposizione dei piani di monitoraggio, della comunicazione delle emissioni e della relativa restituzione, rispetto alle quali si ritiene opportuno disporre una proroga come sta avvenendo in altri stati membri.”

Ma contributi sono giunti da più parti, citiamo ALIS, ANCAI, ANCIP, ANFIA, ANGOPI, ANITA, Assaeroporti, Assarmatori, Assiterminal, Assotir, Aeroporti 2030, Assocostieri, Assologistica, Assoporti, Federchimica-Assogasliquidi, Federtrasporto, CNA – Confartigianato, Confcommercio, Confetra, Confitarma, Conftrasporto, ECCO Think Tank, Enac, easyJet, FAI, Federbeton, Federtrasporto, Fermerci, FIAP, GSE, IBAR, ITA Airways, Kyoto Club, Ryanair e UNIPORT.

Inoltre diverse associazioni – ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, ANITA, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, CONFITARMA, Confederazione Nazionale Armatori, ASSOGASLIQUIDI-FEDERCHIMICA, Associazione nazionale imprese gas liquefatti e UNEM, Unione Energie per la Mobilità – avevano diramato una nota alla stampa nella quale chiedono che il provvedimento venga integrato con l’esplicita previsione di impiego dei proventi delle aste ETS generati dal settore dei trasporti per adottare misure che possano rendere la transizione energetica del trasporto di persone e merci economicamente sostenibile per i cittadini e le imprese e concretamente attuabile.