Sulla Gazzetta Ufficiale Ue è pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, RED II) definendo la metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1184&qid=1687251623059).
Come sottolinea la Commissione, “il contenuto energetico di quasi tutti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto deriva da idrogeno rinnovabile prodotto mediante elettrolisi”.
“Il presente regolamento - si legge nel regolamento - stabilisce norme dettagliate per determinare quando l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile. Tali norme si applicano alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto mediante elettrolisi e, per analogia, a filiere di produzione meno comuni. Le norme si applicano a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso”.
La Gazzetta Ufficiale di oggi ha pubblicato anche il Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra sempre la RED II definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1185&qid=1687251623059).
“Il presente regolamento definisce la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisa la metodologia di calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato”, si legge nel regolamento 1185.