L'INTERVENTO. GSE su biocarburanti: novità sulle quote d’obbligo nei trasporti e nuovi CIC

17 ott 2023
E' online l'edizione 2023 di GasAgenda, l'annuario di informazione tecnico commerciale per gli operatori dell'industria italiana del gas. Di seguito l'intervento di Paolo Arrigoni, Presidente del Gse.

La Direttiva Comunitaria RED II, recepita con il Decreto Legislativo n. 199/2021, prevede una serie di modifiche alla disciplina che regola l’immissione in consumo di rinnovabili nei trasporti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il DM 16 marzo 2023, ha aumentato le quote d’obbligo dal 10 al 16%, secondo una traiettoria crescente, entro il 2030. Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A – è il soggetto attuatore a cui sono state attribuite le competenze operative e gestionali riferite al sistema di immissione. Gli obiettivi sono monitorati attraverso un sistema di titoli (CIC, Certificati di Immissione in Consumo).

Il decreto del MASE, emanato la scorsa primavera, ha ampliato la base d’obbligo aggiungendo ai vettori il gas naturale, i carburanti agricoli utilizzati in veicoli che hanno come scopo principale la loro traslazione (contabilizzati solo al 5% dell’immesso in consumo) e i carburanti ferroviari. In caso di immissione di benzina per i trasporti dovrà esser miscelata all’interno di questa una quota sempre maggiore di biocarburanti.

Esclusivamente per il gas naturale immesso in consumo, è possibile usufruire di una modalità semplificata di assolvimento del proprio obbligo che consiste nel pagamento degli oneri di ritiro del biometano incentivato dal GSE per una quota potenzialmente pari all’obbligo complessivo derivante da gas naturale.

Collegata all’incentivazione della cosiddetta “Riconversione verde” delle Raffinerie (in cui è previsto un obbligo di immissione in consumo orientato alla creazione di un mercato specifico per i biocarburanti prodotti dalle raffinerie incentivate), in aggiunta alle quote d’obbligo di miscelazione precedentemente indicate, i soggetti obbligati dovranno immettere in consumo in purezza un quantitativo minimo di biocarburanti liquidi o liquefatti.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi invece, le rinnovabili per i trasporti potranno essere immesse in consumo per qualsiasi forma di trasporto, incluse navigazione e aviazione (anche internazionali).

Riguardo i biocarburanti immessi nei settori marina e aviazione, va ricordato che sono oggetto di maggiorazione e i relativi certificati sono riconosciuti per un valore pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico. Questa maggiorazione si aggiunge a quelle già esistenti per biocarburanti cosiddetti Avanzati e Double counting.

In aggiunta ai biocarburanti sono contabilizzabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi anche i carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO, Renewable Fuels of Non Biological Origin) e i carburanti da carbonio riciclato (RCF, Recycled Carbon Fuels). Tra i primi, si annovera ad esempio il cosiddetto Idrogeno verde, anche se utilizzato come prodotto intermedio in raffineria. Sono in via di definizione gli insiemi dei prodotti ammessi.

Entrando nello specifico dell’assolvimento degli obblighi di miscelazione, l’obbligo complessivo è stato di diviso in diversi sotto-obiettivi: Biocarburanti avanzati, vettori tradizionali e biocarburanti miscelati alla benzina. Nel primo caso si tratta di immissione di biocarburanti prodotti a partire da particolari materie prime definite nell’allegato 3, parte A del Decreto e nel secondo di vettori tradizionali, inclusi carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) e carburanti da carbonio riciclato (RCF) che non hanno le limitazioni riservate all’obbligo. Il terzo caso riguarda invece l’immissione di biocarburanti miscelati alla benzina, trasversale ai due obblighi precedenti, che permette di contribuire all’assolvimento dei due obblighi precedenti in funzione della tipologia (avanzata o tradizionale) di biocarburante miscelato alla benzina.

Sono stati introdotti tetti di utilizzo per alcune categorie di biocarburanti. I biocarburanti Double counting, prodotti a partire dalle materie prime definite nell’ Allegato 3, parte B del Decreto, sono ora utilizzabili entro un limite massimo del 2,5% del proprio contenuto energetico totale immesso in consumo. I biocarburanti prodotti da materie potenzialmente alimentari o foraggere entro in 2,3% e quelli prodotti da materie che per la loro produzione costituiscono un alto rischio ILUC dovranno esser ridotti dallo 0,6% del 2023 allo 0,0% del 2030. I biocarburanti prodotti da Olio di Palma e PFAD sono sottoposti a ban a partire dal 2024.

Con l’introduzione di questi nuovi tetti degli obblighi indicati nei sotto obiettivi e le maggiorazioni previste per i settori marina e aviazione, è stato necessario un aumento delle tipologie di CIC negoziabili e utilizzabili da 3 a 25.

Per il periodo dal 1° gennaio 2023 - 13 aprile 2023 è inoltre prevista la possibilità di accedere ad un meccanismo transitorio opzionale, all’interno del quale la struttura degli obblighi rimane quella di cui al D.M. 10 ottobre 2014. Saranno dunque gestite parallelamente 2 strutture di obblighi: una riferita al regime transitorio e una al nuovo regime.

Altre novità riguardano la possibilità, da parte dei Soggetti obbligati, di accollare, sia totalmente che per quota parte, il proprio obbligo a un terzo Soggetto obbligato.

Sono stati inoltre modificati i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e sono stati introdotti nuovi criteri per RFNBO e RCF.

Il GSE, per supportare gli operatori ha pubblicato un simulatore che permette il calcolo degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti e degli altri vettori energetici. Lo strumento è stato presentato il 20 luglio scorso in un webinar dedicato e presentazione, utile a comprenderne le funzionalità del simulatore, sul portale del GSE.

Le funzionalità che permetteranno agli operatori di inviare le dichiarazioni, sia quelle relativa al regime transitorio che a quella del regime definitivo saranno attive entro il febbraio 2024 sul portare del GSE dedicato. Il sistema manterrà in visualizzazione per gli anni precedenti la struttura attualmente in vigore, recepirà la nuova struttura degli obblighi e permetterà la visualizzazione distinta dei nuovi obblighi e degli obblighi riservati agli operatori che hanno aderito al regime transitorio, nonché la nuova struttura dei CIC.

Sarà adeguata entro marzo 2024 la funzionalità dei Conti Proprietà, su cui i Soggetti obbligati potranno visualizzare i propri obblighi, debiti e il proprio portafoglio titoli, e rese disponibili le funzionalità di registrazione della compravendita dei CIC e quella relativa alla gestione degli accolli.

(Per gli altri interventi pubblicati su GasAgenda:  https://www.watergas.it/it/Gasagenda)