Recepite le norme di tutela del cliente in caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza e maggiore trasparenza delle comunicazioni.
In vigore dal 1° gennaio 2025 le nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas. La modifica garantisce maggiori garanzie e più trasparenza sia in fase di sottoscrizione, per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.
A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di ARERA, presentata nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori nell'ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo.
La delibera, informa ARERA, implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza la disciplina in materia di offerte PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.
"Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela", dichiara Stefano Besseghini, presidente ARERA.
Nel dettaglio, tra le novità principali vi è l’obbligo in capo al venditore nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione.
Per i contratti via telefono, inoltre, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile. Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore presso l’abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate a scopo commerciale, il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
Ribadita anche la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.