Classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose. Etichette dei contenitori, delle tubazioni e dei segnali: normativa, direttiva e regolamento UE

22 giu 2016
Con la direttiva 2014/27/UE, il Parlamento europeo e il Consiglio partono dal presupposto di armonizzare il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del Consiglio 92/58/CEE (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura. Con la nuova normativa 2014/27/UE la direttiva 92/58 viene modificata per allinearla al nuovo regolamento (CE) n.1272/2008 sia per le etichette dei contenitori, delle tubazioni e dei segnali più in generale

Cosa cambia nel dettaglio?

Nella sostanza si dice che:

  • il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato.
  • è aggiunta una nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico» che dice: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per le specifiche sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose».
  • se non esiste alcun cartello (simbolo) di avvertimento equivalente per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008.
  • «I recipienti contenenti sostanze o miscele classificate pericolose conformemente ai criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento».
  • L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
  1. sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  2. completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
  3. completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose».


Cartelli ad hoc a partire dalle schede di sicurezza

Cartelli Segnalatori, con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’etichettatura ed identificazione, propone la gamma completa di etichette e cartelli aggiornati secondo il nuovo regolamento e realizza segnaletica sulla base delle specifiche esigenze del cliente. Grazie
all’esperienza maturata con grandi aziende, possiamo infatti accedere ad un vasto database di sostanze e miscele e produrre cartelli
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